Impianti per rifiuti speciali, la realizzazione non è un “diritto”
Rifiuti
Le Regioni possono prevedere specifiche limitazioni alla libera circolazione dei rifiuti speciali nonché alla capacità tecnica-ricettiva dei singoli impianti, a patto che non introducano limitazioni generalizzate.
Secondo il Tar Marche (sentenza 182/2012), la disciplina dei piani regionali di gestione dei rifiuti vigente all’epoca dei fatti (Dlgs 22/97), poi confermata dal successivo Dlgs 152/2006, stabilisce che tali atti debbono prevedere, fra le altre cose, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a “assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti”.
Il regime giuridico in questione non implica quindi in alcuna delle sue parti un “diritto” di mettere in esercizio un impianto che, in mancanza della prova della presenza di un fabbisogno locale, sia diretto (anche) al trattamento dei rifiuti da fuori Regione.
Autorizzazione discarica rifiuti speciali - Dlgs 152/2006 e Dlgs 22/1997 - Pianificazione regionale - Presenza di un fabbisogno locale - Necessario
Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd. "Decreto Ronchi"
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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