News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 30 aprile 2012

Consiglio di Stato, mancata istituzione Ato non paralizza P.a.

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

Consiglio di Stato, mancata istituzione Ato non paralizza P.a.

L’inerzia delle Regioni che non hanno istituito le Autorità d’ambito ottimale (Ato) può solo determinare la continuatività delle competenze previste dalla legislazione anteriore.

 

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato (sentenza 2117/2012) ha confermato la competenza della Regione Lazio – che aveva disatteso la costituzione degli Ato — a rilasciare gli aggiornamenti delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia).

 

Questo perché l’istituzione delle Ato (successivamente soppresse dalla legge 191/2009 ma con decorrenza infine posticipata al 31 dicembre 2012 dal Dl 216/2011) da parte delle Regioni, prevista dall’articolo 200 dello stesso “Codice ambientale” entro 24 ottobre 2006, per il CdS “non era obbligatoria”.

 

Il carattere ordinatorio del termine, motiva il Giudice, è dimostrato dal tenore della norma, dalla larga autonomia riservata alle Regioni e dall’assenza di misure sostitutive straordinarie nel caso d’inerzia regionale.

documenti di riferimento
SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
Sentenza Consiglio di Stato 13 aprile 2012, n. 2117

Istituzione delle Autorità d'ambito ottimale - Articolo 200, Dlgs 152/2006 - Termine di sei mesi - Carattere ordinatorio - Continuatività delle compentenze anteriori - Sussiste

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