Denuncia danno ambientale, MinAmbiente obbligato a esprimersi
Danno ambientale e bonifiche
A fronte della denuncia di una situazione di possibile danno ambientale il Ministero dell'Ambiente è tenuto a valutare l'istanza e a comunicare la sua decisione di accoglimento o di rifiuto della richiesta di azione.
Nel caso di specie, il Tar Napoli (sentenza 8 febbraio 2012, n. 676) ha fissato in 90 giorni il termine entro il quale il MinAmbiente dovrà pronunciarsi; in difetto, il Tar ha già nominato commissario ad acta il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 309, Dlgs 152/2006, attuazione dell'articolo 12 della direttiva 2004/35/Ce sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, sono chiari nello stabilire che la denuncia con la quale si richiede l'intervento statale a tutela dell'ambiente fa sorgere un obbligo in capo al MinAmbiente di verificare l'effettiva ricorrenza dei presupposti per esercitare l'azione di danno.
Ogni ulteriore azione di precauzione, prevenzione o ripristino necessitata dalla situazione contingente, doverosa ai sensi di legge, nonchè ogni altro atto di verifica della situazione, di attivazione di controlli, eccetera, non incide sull'obbligo del Ministero di pronunciarsi chiaramente sulla denuncia medesima.
Danno ambientale - Richiesta di intervento statale - Articolo 309 del Dlgs 152/2006 - Provvedimento conclusivo ed espresso - Silenzio inadempimento