Sostanze pericolose nel compost, si applica la disciplina dei rifiuti (non dei fertilizzanti)
Rifiuti
Se nel compost sono presenti sostanze che lo qualificano come rifiuto, si applica il reato di smaltimento di rifiuti senza autorizzazione (Dlgs 152/2006), non la disciplina sui fertilizzanti ex Dlgs 217/2006.
La Cassazione penale (sentenza 9 febbraio 2012, n. 5045) ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, Dlgs 152/2006). Se gli imputati qualificavano il materiale come "ammendante compostato misto conforme al Dm 27 marzo 2008", le analisi hanno individuato la presenza nella sostanza di metalli, materiali plastici, inerti. La sostanza per i Giudici era qualificata rifiuto, configurandosi il reato di gestione di rifiuti non autorizzata, non la fattispecie contravvenzionale meno grave di immissione di fertilizzanti non conformi.
Il Dlgs 217/2006, nel comminare sanzioni amministrative per produzione e immissione sul mercato di fertilizzanti non conformi, fa salvi i casi in cui la fattispecie costituisca reato. Sicché se il materiale viene qualificato rifiuto, si applica la normativa più grave sui rifiuti.
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Compost - Presenza di sostanze pericolose - Qualificazione come rifiuto - Reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Sussiste - Disciplina sui fertilizzanti - Applicazione - Esclusione
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