Depurazione acque, l'ente appaltante risponde solo se in colpa
Acque
Nel caso in cui l'impianto di depurazione delle acque reflue comunali sia stata regolarmente affidato in gestione ad un terzo è questi che risponde del superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi di acque dal depuratore medesimo.
La responsabilità solidale prevista in caso di illecito amministrativo dall'articolo 6, legge 689/1981 sussiste, in questo caso in capo all'ente pubblico appaltante, solo ove sia dimostrata la sua omessa vigilanza o se la sua scelta è caduta su un soggetto privo delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici ed organizzativi indispensabili per eseguire la prestazione (cd. culpa in eligendo): diversamente, opera il principio della delega di funzioni che comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, eventualmente in solido con l'autore dell'illecito.
Così la sentenza della Corte di Cassazione 23 dicembre 2011, n. 28653.
Acque reflue - Impianto di depurazione - Responsabilità ente pubblico appaltante - Sussistenza - Requisiti
Modifiche al sistema penale - Capo I sulle sanzioni amministrative - Stralcio
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