News - Aggiornamento normativo

Acque

Milano, 21 febbraio 2012

Depurazione acque, l'ente appaltante risponde solo se in colpa

Acque

(Lavinia Basso)

Nel caso in cui l'impianto di depurazione delle acque reflue comunali sia stata regolarmente affidato in gestione ad un terzo è questi che risponde del superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi di acque dal depuratore medesimo.

 

La responsabilità solidale prevista in caso di illecito amministrativo dall'articolo 6, legge 689/1981 sussiste, in questo caso in capo all'ente pubblico appaltante, solo ove sia dimostrata la sua omessa vigilanza o se la sua scelta è caduta su un soggetto privo delle necessarie capacità e dei mezzi tecnici ed organizzativi indispensabili per eseguire la prestazione (cd. culpa in eligendo): diversamente, opera il principio della delega di funzioni che comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, eventualmente in solido con l'autore dell'illecito.

 

Così la sentenza della Corte di Cassazione 23 dicembre 2011, n. 28653.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 23 dicembre 2011, n. 28653

Acque reflue - Impianto di depurazione - Responsabilità ente pubblico appaltante - Sussistenza - Requisiti

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale - Capo I sulle sanzioni amministrative - Stralcio

SPECIALE Codice Ambiente (Dlgs 152/2006)
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente

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