Spedizioni rifiuti, Ue alleggerisce (momentaneamente) le regole
Rifiuti
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In attesa delle decisioni a livello internazionale, dall’8 marzo 2012 le spedizioni intracomunitarie dei rifiuti puliti biodegradabili e degli imballaggi compositi a fini di recupero saranno soggette ai soli obblighi di informazione.
A stabilirlo è il regolamento 135/2012/Ue della Commissione attraverso l’inserimento dei rifiuti codice da BEU01 a BEU05 (che comprendono anche le frazioni di plastica e di plastica-alluminio non separabili in sede di pretrattamento degli imballaggi usati) nell’allegato III B del regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni dei rifiuti. La decisione è valida provvisoriamente in attesa dell’inclusione dei rifiuti in questione nei pertinenti allegati della Convenzione di Basilea sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, recepita proprio con il regolamento 1013, o della decisione Ocse sui movimenti transfrontalieri a fini di recupero.
Per l’esportazione a fini di recupero verso Paesi Ocse si dovranno seguire le regole “adattate” contenute nell’articolo 38 del regolamento 1013/2006/Ce.
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
Spedizioni di rifiuti - Inclusione di alcuni rifiuti non classificati nell’allegato III B del regolamento 1013/2006/Ue
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