Gestione illecita di rifiuti anche senza “organizzazione”
Rifiuti
L’assenza di caratteristiche imprenditoriali dell’attività non esclude la condanna per gestione non autorizzata di rifiuti nei confronti di un privato, in quanto il reato che può essere commesso da “chiunque”.
La condotta protratta nel tempo di un soggetto sorpreso a recuperare il contenuto di numerose batterie fuori uso, che poi abbandonava sul terreno intorno all’abitazione, rientra a pieno titolo per la Corte di Cassazione (sentenza 45959/2011) nell’ipotesi tipica di gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzata (recupero e successivo smaltimento mediante abbandono).
Trattandosi di reato che può essere commesso da “chiunque” (alla luce sia dell’articolo 51 del Dlgs 22/1997 vigente all’epoca dei fatti, sia del successivo articolo 256 del Dlgs 152/2006), la Corte ha rigettato il ricorso del soggetto in questione basato sull’assunto che l’attività di gestione dei rifiuti richieda necessariamente un’organizzazione almeno rudimentale di persone o cose.
Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio - cd. "Decreto Ronchi"
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Gestione non autorizzata - Sanzioni - Necessità di attività organizzata - Non sussiste
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