Appalti, la scelta della procedura negoziata va motivata
Appalti e acquisti verdi
La pubblica amministrazione che sceglie di dare in appalto beni e servizi con procedura negoziata ex articolo 122, comma 7, Dlgs 163/2006 ha l'obbligo di motivare tale scelta.
Lo ha ricordato l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nell'esaminare le novità del Codice appalti (Dlgs 163/2006) apportate dal Dl "sviluppo" 70/2011, tra le quali spicca l'innalzamento a 1 milione di euro della soglia per gli appalti con procedura negoziata, quindi senza previa gara pubblica.
Proprio l'innalzamento della soglia (prima era 100.000 euro) spinge, secondo l'Authority, all'osservanza dei principi generali del diritto amministrativo per cui la stazione appaltante ha l'obbligo di fornire, nella delibera a contrarre, una spiegazione delle ragioni che l'hanno indotta ad optare per l'adozione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, dato che il Dlgs 163/2006 prevede tale possibilità ma non obbliga alla scelta in quel senso.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Prime disposizioni urgenti per l'economia – Misure in materia di appalti, demanio marittimo, semplificazioni in edilizia, risorse idriche - Stralcio
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