Appalti, equivalenti criteri di prezzo più basso e offerta più vantaggiosa
Appalti e acquisti verdi
In assenza di una preferenza da parte del Legislatore, i criteri di aggiudicazione di un appalto pubblico secondo il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa sono equivalenti.
Così si è espressa l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione 24 novembre 2011, n. 7. L'articolo 81, comma 1, del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, recante i "criteri per la scelta dell'offerta migliore" non esprime nessuna preferenza per una o l’altra scelta. Posto questo però, sottolinea l’Authority sui contratti pubblici, l’Amministrazione nell’effettuare la scelta dovrà tenere conto dei presupposti individuati dallo stesso articolo 81.
Essi sostanzialmente risiedono nelle caratteristiche dell'oggetto del contratto e nella valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, punti di riferimento, secondo l’Autorità, nonché vincoli alla discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione.
Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'aggiudicazione degli appalti
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
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