Il recupero “semplificato” dei rifiuti non esclude automaticamente la Via
Rifiuti
Il rispetto delle norme tecniche previste per l’ammissibilità alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non comporta alcuna deroga “implicita” alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.
Questo perché le esigenze “ ambientali” alla base delle disciplina Via (Parte II del Dlgs 152/2006) non sono derogabili sulla base del solo rispetto delle norme contenute nel Dm 5 febbraio 1998, senza alcuna dimostrazione della rispondenza dell’attività che si intende esercitare agli interessi pubblici di protezione dell’ambiente.
Per il Consiglio di Stato (sentenza 6221/2011) ha bene operato la Provincia che in sede di rinnovo della comunicazione di attività di recupero di rifiuti in forma semplificata, dovuta alla modifica sostanziale dell’impianto (da 45mila a 75mila tonnellate all’anno di rifiuti recuperati), ha imposto al richiedente la previa sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità Via (cd. “screening”), in questo caso regionale.
Comunicazione per recupero di rifiuti in forma semplificata - Dlgs 152/2006 - Rinnovo per modifica sostanziale - Verifica di "screening" Via - Protezione ambientale - Deroga "implicita" - Esclusa
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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