Deroghe “Via”, la Corte di Giustizia Ue fissa i paletti
Via (Pua-Paur) / Vas
I progetti adottati mediante un atto legislativo specifico sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva 85/33/Cee sulla valutazione di impatto ambientale (Via), a patto che ne rispettino gli obiettivi.
Spetta al Giudice nazionale verificare il rispetto degli “obiettivi” stabiliti dalla direttiva Via, disponibilità delle informazioni compresa, da parte dell’atto legislativo specifico che necessariamente deve essere di dettaglio, sottolinea la Corte di Giustizia europea (sentenza 18 ottobre 2011).
Nel caso mancato avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, prosegue la Cge, risulta esclusa la “specificità” dell’atto, e quindi si rientra nel campo di applicazione della Via.
Il caso è nato da un provvedimento con cui il Parlamento belga ha “ratificato” alcune concessioni precedentemente accordate dalla P.a., con esclusione delle stesse dal rispetto della procedura di Via per “motivi di interesse generale”.
Valutazione dell’impatto ambientale di progetti – Direttiva 85/337/Cee – Ambito di applicazione – Nozione di "atto legislativo nazionale specifico" – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Conclusione della Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
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