News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 12 ottobre 2011

Terre da scavo, l’autorizzazione postuma non sana l’illecito

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

La regolarizzazione amministrativa intervenuta successivamente alla gestione illecita dei rifiuti da scavo non esclude la configurazione del reato previsto dall’articolo 256 del Dlgs 152/2006.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 29982/2011) ha così annullato una sentenza di assoluzione dal reato di gestione illecita di terre e rocce da scavo (articolo 256 del Dlgs 152/2006) nei confronti di un privato sorpreso a depositare su un terreno terre e rocce provenienti da un cantiere, senza alcuna autorizzazione.

 

Pur rappresentando tali terre dei “rifiuti” ai sensi del Dlgs 152/2006, la gestione illecita degli stessi era stata ritenuta sanata dal Tribunale a seguito dell’intervenuto parere positivo dell’Arpa competente.

 

Tale assoluzione è invece illegittima per la Cassazione, secondo la quale una regolarizzazione amministrativa postuma di una situazione illecita non può escludere la rilevanza penale del fatto, a meno di un’esplicita previsione normativa giustificativa.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 27 luglio 2011, n. 29982

Terre e rocce da scavo - Dlgs 152/2006 - Rifiuti - Gestione non autorizzata - Regolarizzazione amministrativa postuma - Esclusione del reato - Non sussiste

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