News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 11 ottobre 2011

Sottoprodotto, la nozione si è allargata

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

L’inclusione dei trattamenti che rientrano nella “normale pratica industriale” tra i requisiti indicati dalla nozione di sottoprodotto ha avuto l’effetto pratico di ampliare la categoria.

 

Con queste motivazioni la Corte di Cassazione (sentenza 34753/2011) ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per gestione illecita di rifiuti, in un caso di riutilizzo diretto previa macinazione dei fanghi di trattamento dei fumi e delle acque.

 

La Corte sottolinea l’evidente favore accordato dal Legislatore comunitario al recupero dei rifiuti e il nuovo confine dallo stesso tracciato tra rifiuti e prodotti, entrambi recepiti in Italia tramite il Dlgs 205/2010. L’introduzione del requisito del “trattamento che rientra nella normale pratica industriale” nell’ambito della definizione di sottoprodotto, in particolare, rappresenta per la Cassazione un ampliamento di fatto della nozione stessa rispetto a quanto richiesto dallo stesso Dlgs 152/2006 nella versione ante Dlgs 205/2010.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 26 settembre 2011, n. 34753

Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Fanghi riutilizzati previa macinazione - Nozione di sottoprodotto - Allargamento ex Dlgs 205/2010 - Sussiste

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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