Seveso", Ue: discrezionalità su distanza tra zone rischio e pubblico
Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
Gli Stati membri devono tenere conto della necessità di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e gli edifici, ma l’Ue non impone loro di bocciare qualsiasi progetto che non le rispetti.
È quanto si legge nella sentenza 15 settembre 2011 (causa C-53/10) con la quale la Corte di Giustizia Ue ha fornito una interpretazione pregiudiziale dell’articolo 12 della direttiva 96/82/Ce sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cd. “Seveso-bis”).
L'articolo in questione impone agli Stati membri di provvedere affinché le politiche pertinenti tengano conto delle necessità di mantenere “opportune distanze”, a lungo termine, tra gli impianti e le zone frequentate del pubblico.
Necessità che grava, come precisato dalla Cge, anche sull’autorità pubblica che rilascia direttamente le licenzie edilizie, come il Comune, compreso il caso in cui la stessa eserciti tale prerogativa mediante decisione vincolate.
Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Prevenzione - Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose
Controllo pericoli incidenti rilevanti sostanze pericolose - cd. "Seveso bis"
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