News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 21 luglio 2011

I fanghi di “prima pulitura” fuoriescono dal regime sui rifiuti

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

I limi provenienti dalla prima pulitura connessa all’attività estrattiva derivano direttamente dallo sfruttamento della cava, e sono quindi esclusi dal rispetto della Parte IV del “Codice ambientale” sulla gestione dei rifiuti.

 

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione (sentenza 25193/2011) nell’annullare una sentenza di condanna per gestione illecita di rifiuti, in virtù della mancata indagine sulla provenienza dei fanghi.

 

Quando i fanghi derivano direttamente dall’attività estrattiva e dalle connesse attività di cernita e pulizia, ricorda la Cassazione, vanno considerati esclusi dal regime sui rifiuti ex Dlgs 152/2006 in virtù dell’espressa previsione contenuta nell’articolo 186 dello stesso; rimangono comunque salve le eventuali ricadute negative sull’ambiente e il rispetto della normativa a tutela delle acque.

 

Quando i fanghi derivano invece da una nuova e diversa lavorazione del materiale estratto, scatta invece l’integrale applicazione della Parte IV del Codice ambientale sulla gestione dei rifiuti.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 23 giugno 2011, n. 25193

Attività estrattive - Dlgs 152/2006 - Limi di prima pulitura - Esclusione dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 - Sussiste

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