Risarcimento danno ambientale, legittimato solo lo Stato
Danno ambientale e bonifiche
Il risarcimento del danno ambientale, disciplinato ex articolo 311, Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) considerato come lesione dell’interesse pubblico generale all’ambiente, spetta solo allo Stato.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 27 maggio 2011, n. 21311. Secondo i Supremi Giudici dopo l’intervento del Codice dell’ambiente (articolo 311, Dlgs 152/2006) la disciplina del danno ambientale, prima fissata dalla legge 349/1986, è mutata. Le Regioni, per effetto delle nuove norme, non hanno più il diritto di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale.
Tuttavia gli Enti territoriali, nonché gli altri enti singoli e associati, sono legittimati ad agire in giudizio ex articolo 2043, C.c. (danno da fatto illecito) per il risarcimento di danni patrimoniali ulteriori subiti in seguito alla medesima condotta lesiva, che siano differenti dall’interesse pubblico generale all’ambiente, di spettanza statale.
Danno ambientale - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Interesse pubblico generale all'ambiente - Risarcimento - Soggetti legittimati - Enti locali - Esclusione - Legittimità ad agire ex articolo 2043, C.c. - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941