News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 31 maggio 2011

Omessa comunicazione del proprietario incolpevole, la sanzione non è penale

Danno ambientale e bonifiche

(Alessandro Geremei)

Il reato previsto dall’articolo 257, comma 1 del Dlgs 152/2006, non si applica al proprietario del fondo che ometta di comunicare alla P.a. l’inquinamento dell’area da lui non cagionato.

 

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 18503/2011), il “Codice ambientale” ha allargato al proprietario del terreno incolpevole l’obbligo — già previsto dal “Decreto Ronchi” a carico del responsabile dell’inquinamento — di comunicare alle autorità preposte l’eventuale inquinamento accertato; il trattamento sanzionatorio rimane però distinto.

 

L’articolo 257 che sanziona penalmente l’omessa comunicazione dell’inquinamento è difatti applicabile al responsabile dell’inquinamento ma non al proprietario incolpevole del fondo, il quale rimane comunque esposto all’azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato (articolo 311, comma 2 del Dlgs 152/2006).

 

Il tutto nel rispetto dei principi di legalità e tassatività delle norme penali.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2011, n. 18503

Danno ambientale - Articolo 257, comma 1, Dlgs 152/2006 - Inquinamento del suolo - Idrocarburi - Obbligo di comunicazione -  Risarcimento da parte del proprietario del fondo non colpevole

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