News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 18 maggio 2011

Materiali da demolizione, la Cassazione sottolinea i punti fermi

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

L’eventuale assoggettamento a disposizioni più favorevoli di deroga alla disciplina ordinaria sui rifiuti, leggasi sottoprodotti, richiede la dimostrazione della sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dalla legge.

 

Lo ricorda la Corte di Cassazione (sentenza 16727/2011), sottolineando che anche alla luce del recente “Correttivo” sui rifiuti (Dlgs 152/2006), al fine di qualificare un materiale come sottoprodotto rimane ferma l’obbligatoria sussistenza contestuale di tutti i requisiti stabiliti dal Dlgs 152/2006, nonché l’onere della loro prova posto sulle spalle di chi ne invoca l’applicazione.

 

Per quanto riguarda in particolare i materiali di demolizione, la Suprema Corte afferma il principio secondo il quale gli stessi “rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, l’eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali vanno considerati comunque cose di cui il detentore ha l’obbligo di disfarsi”.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 13 aprile 2011, n. 16727

Materiali di demolizione - Dlgs 152/2006 - Rientrano nel novero dei rifiuti - Discipline più favorevoli - Sottoprodotti - Presupposti

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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