News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 5 maggio 2011

Veicoli fuori uso, la rottamazione senza bonifica vale il “traffico illecito”

Rifiuti

(Alessandro Geremei)

La mancata bonifica dei veicoli prima della rottamazione può costare le sanzioni previste dal Dlgs 152/2006 in materia di rifiuti, “più gravi e alternative” rispetto a quelle dettate dal Dlgs 209/2003 in materia di veicoli fuori uso.

 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 14042/2011) in un caso relativo ad un’attività di demolizione sistematica di veicoli rottamati, compattati senza previa bonifica, in relazione al quale era stata invocata dal ricorrente l’esclusiva applicabilità della lex specialis Dlgs 209/2003.

 

La Suprema Corte è stata invece di parere avverso, escludendo la configurabilità nel caso in questione del “preteso rapporto di specialità” e la conseguente inapplicabilità delle sanzioni stabilite dal Dlgs 152/2006, e in particolare del reato di traffico illecito di rifiuti, in virtù del fatto che il Dlgs 209/2003 "afferisce al complesso delle operazioni necessarie per la rottamazione dei veicoli fuori uso, dovendosi intendere per tali quelli non soltanto rottamati ma soprattutto completamente bonificati”.

 

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dlgs 24 giugno 2003, n. 209

Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso

Sentenza Corte di Cassazione 8 aprile 2011, n. 14042

Veicoli fuori uso - Attrazione nell'orbita del Dlgs 152/2006 - Attività di rottamazione - Mancato rispetto delle norme tecniche - Traffico illecito - Presupposti

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