Veicoli fuori uso, la rottamazione senza bonifica vale il “traffico illecito”
Rifiuti
La mancata bonifica dei veicoli prima della rottamazione può costare le sanzioni previste dal Dlgs 152/2006 in materia di rifiuti, “più gravi e alternative” rispetto a quelle dettate dal Dlgs 209/2003 in materia di veicoli fuori uso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza 14042/2011) in un caso relativo ad un’attività di demolizione sistematica di veicoli rottamati, compattati senza previa bonifica, in relazione al quale era stata invocata dal ricorrente l’esclusiva applicabilità della lex specialis Dlgs 209/2003.
La Suprema Corte è stata invece di parere avverso, escludendo la configurabilità nel caso in questione del “preteso rapporto di specialità” e la conseguente inapplicabilità delle sanzioni stabilite dal Dlgs 152/2006, e in particolare del reato di traffico illecito di rifiuti, in virtù del fatto che il Dlgs 209/2003 "afferisce al complesso delle operazioni necessarie per la rottamazione dei veicoli fuori uso, dovendosi intendere per tali quelli non soltanto rottamati ma soprattutto completamente bonificati”.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Veicoli fuori uso - Attrazione nell'orbita del Dlgs 152/2006 - Attività di rottamazione - Mancato rispetto delle norme tecniche - Traffico illecito - Presupposti
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941