News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 3 maggio 2011

Autorizzazione stoccaggio rifiuti, il ritardo si paga

Rifiuti

(Francesco Petrucci)

Il ritardo nel rilascio di un'autorizzazione a un impianto di stoccaggio rifiuti dà luogo a risarcimento del danno ingiusto per inosservanza dolosa o colposa dei termini di legge.

 

Lo ribadisce il Consiglio di Stato nella sentenza 21 marzo 2011, n. 1739 condannando una Regione per il rilascio tardivo di un'autorizzazione a realizzare un impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali. I Giudici hanno sottolineato che il "tempo" è un bene della vita e il ritardo nella conclusione di un procedimento è sempre un costo per il cittadino, essendo il "fattore tempo" un'essenziale variabile nella predisposizione e attuazione dei piani finanziari di qualunque intervento.

 

Secondo i Supremi Giudici, la tutela risarcitoria per il danno doloso o colposo da ritardo nel rilascio di un provvedimento nei termini (articolo 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990) scatta anche nel caso in cui il privato abbia oramai perso interesse a realizzare l'intervento.

documenti di riferimento
Legge 7 agosto 1990, n. 241

Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

Sentenza Consiglio di Stato 21 marzo 2011, n. 1739

Autorizzazione stoccaggio rifiuti speciali - Rilascio - Ritardo della pubblica amministrazione - Danno al bene della vita "tempo"- Risarcimento - Sussiste

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