Liquidazione danno ambientale, Codice ambientale anche per vecchi giudizi pendenti
Danno ambientale e bonifiche
I nuovi criteri di liquidazione del danno ambientale ex articolo 311, commi 2 e 3, Dlgs 152/2006 si applicano anche ai giudizi ancora pendenti relativi a vicende sorte sotto il vigore della legge 349/1986.
Con una lunga e articolata sentenza del 22 marzo 2011, n. 6551, la Cassazione ha ribadito non solo la riscrittura della disciplina della liquidazione del danno ambientale operata dal Dlgs 152/2006 rispetto ai criteri della precedente legge 349/1986, ma la sua applicazione anche ai giudizi pendenti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del Dl 135/2009, convertito in legge 163/2009 (25 novembre 2009) che, modificando il Codice dell’ambiente, ha sancito l’applicazione anche ai giudizi pendenti delle nuove norme sulla liquidazione del danno.
Secondo i Giudici i criteri che la Corte d'Appello, cui è stata rinviata la sentenza, dovrà usare per liquidare il danno ambientale sono quelli ex articolo 311, commi 2 e 3, Dlgs 152/2006, cioè quelli indicati al punto 1.2.3 dell’allegato II alla direttiva 2004/35/Ce o quelli del Dm, se già emanato, previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 311, comma 3, citato.
Danno ambientale - Nuovi criteri ex articolo 31, Dlgs 152/2006 - Liquidazione - Modalità - Applicazione a fattispecie sorta sotto la disciplina previgente ma ancora pendente - Sussiste
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