La condanna per traffico illecito esclude dalle gare di appalto sui rifiuti
Rifiuti
Per il Consiglio di Stato non rileva né la buona fede del soggetto condannato, né la tenuità della sanzione inflitta a seguito di patteggiamento (sentenza 15 marzo 2011, n. 1586).
Il tutto alla luce del Dlgs 163/2006 (Tu appalti) il quale impone l’esclusione dalle gare di appalto nel caso di “reati gravi che incidono sulla moralità professionale”, fattispecie che sicuramente si configura nel caso di condanna per un reato specifico che riguarda proprio l’attività che si chiede di porre in essere nel bando di gara.
Il Consiglio di Stato ha perciò confermato la legittimità dell’esclusione dalla gara di appalto per la messa in sicurezza di una discarica di una raggruppamento di società, il cui legale rappresentante della società capogruppo era stato precedentemente condannato per traffico illecito di rifiuti, ex articolo 444 C.p.c..
Attuazione della direttiva 2004/42/Ce, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Condanna per traffico illecito di rifiuti - Patteggiamento - Gara per bonifica discarica - Esclusione - Legittima
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