News - Aggiornamento normativo

Inquinamento (altre forme di)

Milano, 18 febbraio 2011

Elettrosmog, tutela salute competenza statale

Inquinamento (altre forme di)

(Francesco Petrucci)

Il Comune non può derogare ai limiti statali di esposizione ai campi elettromagnetici surrettiziamente attraverso strumenti di tipo urbanistico-edilizio.

 

Lo ha deciso il Tar Sicilia con sentenza 11 gennaio 2011, n. 22, accogliendo il ricorso contro il provvedimento di un Comune che negava l'autorizzazione a installare un impianto di telecomunicazioni. Il Comune, secondo i Giudici, non può, tramite un utilizzo formale di strumenti urbanistico-edilizi, derogare nella sostanza ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato (ad esempio disponendo il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee).

 

Le misure di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche sono riservate allo Stato dall'articolo 4, legge 36/2001, attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Sicilia 11 gennaio 2011, n. 22

Elettrosmog - Limiti all'esposizione - Competenza statale - Deroghe - Introduzione con provvedimento comunale - Illegittimità

Legge 22 febbraio 2001, n. 36

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

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