Vas, elaborazione e attuazione alla stessa amministrazione
Via (Pua-Paur) / Vas
L'autorità compentente alla valutazione ambientale strategica (Vas) può essere un diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato, sentenza 12 gennaio 2011, n. 133, riformando il Tar Lombardia 17 maggio 2010, n. 1526. Il presupposto delle conclusioni del primo giudice, secondo cui l’autorità competente alla Vas deve essere necessariamente un'amministrazione diversa dalla "autorità procedente" (che elabora il piano o programma), non trova supporto nella vigente normativa comunitaria e nazionale (direttiva 2001/42/Ce, Dlgs 152/2006).
Per i Giudici la Vas non costituisce un momento di controllo sull'attività di pianificazione (con la conclusione dell'impossibile identità tra controllore e controllato): le due autorità (procedente e competente), pur chiamate a tutelare interessi diversi, operano invece in collaborazione tra loro per la formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale.
Valutazione ambientale strategica (Vas) - Autorità "competente" e Autorità "procedente" - Necessità della separazione - Sussiste
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Valutazione ambientale strategica (Vas) - Autorità "competente" e Autorità "procedente" - Necessità della separazione - Non sussiste
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