News - Aggiornamento normativo

Via (Pua-Paur) / Vas

Milano, 18 gennaio 2011

Vas, elaborazione e attuazione alla stessa amministrazione

Via (Pua-Paur) / Vas

(Francesco Petrucci)

L'autorità compentente alla valutazione ambientale strategica (Vas) può essere un diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente.

 

Lo ha deciso il Consiglio di Stato, sentenza 12 gennaio 2011, n. 133, riformando il Tar Lombardia 17 maggio 2010, n. 1526. Il presupposto delle conclusioni del primo giudice, secondo cui l’autorità competente alla Vas deve essere necessariamente un'amministrazione diversa dalla "autorità procedente" (che elabora il piano o programma), non trova supporto nella vigente normativa comunitaria e nazionale (direttiva 2001/42/Ce, Dlgs 152/2006).

 

Per i Giudici la Vas non costituisce un momento di controllo sull'attività di pianificazione (con la conclusione dell'impossibile identità tra controllore e controllato): le due autorità (procedente e competente), pur chiamate a tutelare interessi diversi, operano invece in collaborazione tra loro per la formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Lombardia 17 maggio 2010, n. 1526

Valutazione ambientale strategica (Vas) - Autorità "competente" e Autorità "procedente" - Necessità della separazione - Sussiste

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2001/42/Ce

Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia

Sentenza Consiglio di Stato 12 gennaio 2011, n. 133

Valutazione ambientale strategica (Vas) - Autorità "competente" e Autorità "procedente" - Necessità della separazione - Non sussiste

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