Cave, la Cassazione conferma su limo di “primo lavaggio”
Rifiuti
Ex articolo 185 del Dlgs 152/2006, il “limo” prodotto dall’attività di primo lavaggio del materiale di cava risulta escluso dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006, relativa alla gestione dei rifiuti.
Secondo l’indirizzo prevalente della Corte di Cassazione, “non si vede la ragione per la quale la prima pulitura del materiale estratto debba avvenire esclusivamente mediante setacciatura o grigliatura e non possa avvenire mediante lavaggio”.
La Corte di Cassazione (sentenza 41014/2010) ha così confermato l’esclusione del limbo prodotto dall’attività di primo lavaggio dalla disciplina sui rifiuti contenuta nel “Codice ambientale”, prevista dall’articolo 185 dello stesso Dlgs 152/2006 per i “rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave”.
Alla tutela delle acque fluviali interessate, secondo la Suprema Corte, può pensarci la disciplina specifica in materia di inquinamento delle acque.
Cave e miniere - Dlgs 152/2006 - Limo risultante dalla prima pulitura dei materiali estratti - Esclusione dal campo di applicazione sulla disciplina dei rifiuti - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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