Appalti, valide le dichiarazioni sostitutive al posto dei certificati
Appalti e acquisti verdi
Le norme dei bandi che richiedono certificati per partecipare a gare a evidenza pubblica, sono rispettate se al posto dei certificati sono presentate dichiarazioni sostitutive che l'amministrazione appaltante verificherà ai fini dell'eventuale esclusione.
Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 13 ottobre 2010, n. 7459. Per i Giudici, ai sensi degli articoli 38 e 74 Dlgs 163/2006, 18 legge 241/1990 e 43, 46 e 77-bis Dpr 445/2000, una interpretazione rigida della clausola del bando che prevede l'allegazione dei certificati è illogica e irragionevole, non venendo alterata né la par condicio dei concorrenti (rilevando invece il possesso o meno delle condizioni di partecipazione), né la rapidità e il buon andamento della gara, dovendo comunque l'amministrazione compiere le opportune verifiche sia in caso di dichiarazione sostitutiva sia in caso di acquisizione del certificato rilasciato al privato.
Appalti - Gare ad evidenza pubblica - Disciplina della partecipazione - Richiesta di certificati - Presentazione di dichiarazioni sostitutive in luogo dei certificati - Legittimità
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941