Nucleare, bocciati i divieti regionali su centrali e stoccaggio rifiuti
Energia
La Corte Costituzionale nella sentenza 17 novembre 2010, n. 331 ha bocciato le leggi regionali di Basilicata, Puglia e Campania che vietavano la costruzione di centrali nucleari sul suolo regionale nonché lo stoccaggio e il deposito dei rifiuti radioattivi.
La disciplina di localizzazione degli impianti nucleari e di stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, compete a Stato e Regioni nell'ambito delle relative competenze (esclusiva o concorrente), sulla base di intese e collaborazioni i cui principi però spetta allo Stato, non alla Regione, normare, ex articolo 117, comma 2, lettera s) e comma 3, Cost.
Le Regioni potranno sempre impugnare le scelte così fatte dal legislatore statale (ad esempio nel Dlgs 31/2010) ma non possono emanare una legge per rendere inapplicabile sul loro territorio una norma statale che ritengono illegittima, considerando anche i doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale che vietano alle Regioni di sottrarsi unilateralmente a un sacrificio loro imposto di fronte a decisioni di politica energetica ultraregionali come quella dello sviluppo del nucleare.
Energia - Impianti nucleari - Allocazione nel territorio - Stoccaggio e deposito rifiuti radioattivi - Disciplina - Competenza del legislatore statale
Realizzazione e localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - Stralcio
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