Responsabilità ambientale provata anche per presunzioni semplici
Danno ambientale e bonifiche
L'amministrazione preposta alla tutela ambientale, per l'individuazione dell'imputabilità dell'inquinamento si può avvalere anche di presunzioni semplici, alla luce dell'esigenza di effettività della protezione dell'ambiente.
Lo ha stabilito il Tar Toscana, nella sentenza 27 ottobre 2010, n. 6538. Secondo i Giudici, il principio della effettività della tutela ambientale fa ritenere che per individuare la responsabilità ambientale, l'imputabilità dell'inquinamento possa avvenire non solo per condotte attive ma anche omissive e la prova può essere data anche in via indiretta, cioè avvalendosi l'amministrazione di presunzioni semplici (articolo 2727, C.c.), considerando elementi di fatto dai quali trarre indizi gravi e precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile, secondo l'"id quod plerumque accidit", che sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori.
Il Tribunale aderisce al recente orientamento del Consiglio di Stato espresso nella sentenza 16 giugno 2009, n. 3885.
Inquinamento ambientale - Articoli 239-245, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - Responsabilità - Individuazione dell'imputabilità da parte dell'amministrazione pubblica - Utilizzo di presunzioni semplici - Ammissibile
Rifiuti - Articoli 240, Dlgs 152/2006 - Bonifiche - Curatela fallimentare - Responsabilità - Non sussiste
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