Vietato appalto di servizi senza gara a società mista aperta
Appalti e acquisti verdi
Affidare in appalto senza gara un servizio di igiene ambientale a una società mista aperta viola i principi di concorrenza (articoli 113, comma 5 del Dlgs 267/2000 e 49 del Trattato Ce).
Così si è espresso il Consiglio di Stato nella sentenza 15 ottobre 2010, n. 7533 confermando l'annullamento di una delibera comunale che affidava senza gara a una società mista il servizio di igiene ambientale. Premesso che la regola è sempre la gara, secondo i Giudici l'affidamento diretto è una deroga a tale principio, consentita in casi di stretta interpretazione.
La società mista si giustifica quale forma di partenariato pubblico-privato per la gestione di uno specifico servizio per un tempo determinato. Le società miste cosiddette aperte, costituite cioè per finalità specifiche ma indifferenziate, non possono essere affidatarie dirette in quanto non soddisfano le condizioni a cui è ancorata la deroga. Acquisire una partecipazione azionaria di una società costituita in precedenza, non è sufficiente a legittimare l'affidamento diretto ed escludere la gara.
Appalti - Affidamento del servizio di igiene ambientale senza gara a società mista aperta - Illegittimità della delibera comunale
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