Bonifiche, il Tar Umbria boccia la "seconda chance"
Danno ambientale e bonifiche
Quando una corretta indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento attesta i presupposti per l'obbligoria presentazione del piano di caratterizzazione del sito, non è necessario procedere ad un riesame.
Questo perché una seconda opportunità in tali situazioni “si tradurrebbe in una disapplicazione del principio comunitario chi inquina paga" (sentenza 416/2010).
Il Tar umbro ha così respinto il ricorso presentato da un privato intimato a presentare un piano di caratterizzazione, a seguito degli esiti discordanti della "doppia indagine" preliminare effettuata sul sito, una del ricorrente e una dall'Arpa: nessun superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Csc) per la prima, superamento del parametro relativo al Btex — un idrocarburo leggero – secondo l’Arpa.
Il tutto alla luce della pacifica ammissibilità e correttezza di entrambe le metodologie di analisi praticate e del Dlgs 152/2006, che impone la caratterizzazione anche per il superamento di un solo valore.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Bonifiche di siti contaminati - Articolo 242, Dlgs 152/2006 - Indagini preliminari con esiti divergenti - Necessità del piano di caratterizzazione - Principio del chi inquina paga
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