Impianti termici, legittimo divieto regionale di uso olio combustibile
Aria

Il Consiglio di Stato cassa l'annullamento della delibera della Lombardia n. VIII/2839 del 2006 che vietava l'utilizzo di olio combustibile negli impianti termici civili.
Con la sentenza 8 settembre 2010, n. 6522, secondo i giudici, sebbene il Dlgs 152/2006 consenta di usare olio combustibile negli impianti termici, si deve negare che tale riconoscimento comporti sic et simpliciter l'illegittimità della delibera che ne vieta l'uso, quando essa si inquadri nell’ambito delle misure, spettanti alle Regioni, a tutela della qualità dell’ambiente aria.
L'articolo 290, comma 3, del Dlgs 152/2006, finalizzato all'effettiva tutela dell'ambiente, ammette il potere regionale di limitare l'uso di determinati combustibili per determinati impianti termici civili fino a quando per gli stessi non sia stato effettuato l'adeguamento delle autorizzazioni che garantiscono il rispetto delle norme in tema di tutela ambientale (ved. Dpcm 8 marzo 2002).
Tutela dell'aria - Articolo 290, Dlgs 152/2006 - Impianti termici civili - Utilizzo di olio combustibile - Divieto da parte della Regione ai fini di tutela della qualità dell'aria - Legittimità
Caratteristiche dei combustibili inquinanti - Requisiti tecnici degli impianti - Testo consolidato
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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