News - Aggiornamento normativo

Ippc/Aia

Milano, 21 settembre 2010

Attività inquinanti, l'autorizzazione è limitata nel tempo

Ippc/Aia

(Alessandro Geremei)

Mancata realizzazione di un impianto di coincenerimento di rifiuti autorizzato legittimamente dalla Regione nel 1998, per il Tar la causa è improcedibile e l'istanza di autorizzazione va ripresentata aggiornata al Dlgs 152/2006.

 

Secondo il Tar bresciano (sentenza 2484/2010) la regola secondo cui le autorizzazioni di attività inquinanti devono avere durata limitata nel tempo e carattere recessivo rispetto ai miglioramenti tecnici sopravvenuti è un principio dell'ordinamento, con la conseguenza che in capo ai privati precedentemente autorizzati non possono formarsi diritti quesiti.

 

Quindi, nonostante la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione nel 1998 (ex Dpr 203/1988), la mancata realizzazione dell'impianto comporta la decadenza della stessa.

 

Vista l'incisività della causa in corso sulla mancata costruzione, tuttavia, nel caso di ripresentazione dell’istanza non saranno opponibili al richiedente gli eventuali divieti assoluti di costruzione sopravvenuti.

 

documenti di riferimento
Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59

Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

Dpr 24 maggio 1988, n. 203

Emissioni in atmosfera

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Tar Lombardia 19 luglio 2010, n. 2484

Coincenerimento di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Gestione dei rifiuti e inquinamento atmosferico - Autorizzazione integrata ambientale - Durata limitata nel tempo - Carattere recessivo rispetto ai miglioramenti tecnici - Sussistono

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