Attività inquinanti, l'autorizzazione è limitata nel tempo
Ippc/Aia
Mancata realizzazione di un impianto di coincenerimento di rifiuti autorizzato legittimamente dalla Regione nel 1998, per il Tar la causa è improcedibile e l'istanza di autorizzazione va ripresentata aggiornata al Dlgs 152/2006.
Secondo il Tar bresciano (sentenza 2484/2010) la regola secondo cui le autorizzazioni di attività inquinanti devono avere durata limitata nel tempo e carattere recessivo rispetto ai miglioramenti tecnici sopravvenuti è un principio dell'ordinamento, con la conseguenza che in capo ai privati precedentemente autorizzati non possono formarsi diritti quesiti.
Quindi, nonostante la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione nel 1998 (ex Dpr 203/1988), la mancata realizzazione dell'impianto comporta la decadenza della stessa.
Vista l'incisività della causa in corso sulla mancata costruzione, tuttavia, nel caso di ripresentazione dell’istanza non saranno opponibili al richiedente gli eventuali divieti assoluti di costruzione sopravvenuti.
Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Coincenerimento di rifiuti - Dlgs 152/2006 - Gestione dei rifiuti e inquinamento atmosferico - Autorizzazione integrata ambientale - Durata limitata nel tempo - Carattere recessivo rispetto ai miglioramenti tecnici - Sussistono
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