Traffico illecito di rifiuti, non punibili gli ufficiali "sotto copertura"
Rifiuti

Non è punibile l'ufficiale giudiziario che "al solo fine di acquisire elementi di prova" in ordine al reato previsto dall'articolo 260 del Dlgs 152/2006, occulta gli oggetti di reato e ne ostacola l'individuazione.
Lo stabilisce il "Piano straordinario contro le mafie" (legge 13 agosto 2010, n. 136), in vigore a partire dal 7 settembre 2010.
L'articolo 8 ("Operazioni sotto copertura") inserisce l'articolo 260 del Dlgs 152/2006 ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", interessato anche dall'articolo 11 del "Piano antimafia") nell'elenco dei casi in cui non è punibile l'ufficiale di polizia giudiziario che per fini investigativi "da rifugio o comunque presta assistenza agli associati, acquista, riceve, sostituisce od occulta denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacola l'individuazione della loro provenienza o ne consente l'impiego o compie attività prodromiche e strumentali".
Piano straordinario contro le mafie - Stralcio - Articolo 260 del Dlgs 152/2006 - Articoli 8 e 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e altre norme suegli appalti - Articoli 3, 4, 5, 6 e 13
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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