Impatto acustico, documentazione solo per progetti sottoposti a Via
Rumore
La documentazione prevista dall’articolo 8 della legge-quadro sull’inquinamento acustico “non è richiesta se non per la realizzazione di opere e progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale”.
Lo dice il Tar Piemonte (sentenza 2438/2010) nel rigettare un ricorso contro una delibera della Regione Piemonte, recante dichiarazione di pubblica utilità delle opere di sistemazione di una “piccola strada di un piccolo Comune”.
La contestazione della parte ricorrente basata sulla mancata previsione dell’impatto acustico nella procedura seguita (in considerazione dell’aumento di traffico conseguente ai lavori) è stata rigettata sulla base dell’interpretazione incrociata dell’articolo 8 della legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico) e dell’articolo 6 della legge 349/1986 (istituzione del MinAmbiente), ora sostituito dal Dlgs 152/2006.
Questo perché “una piccola strada di un piccolo Comune”, spiega il Giudice amministrativo piemontese, “non è in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente”.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Rumore - Via - Documentazione di impatto acustico - Articolo 6, legge n. 349/1986 - Articolo 8, legge 447/1995 - Esclusione per le piccole strade - Sussiste
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