Vas, elaborazione e valutazione sempre ad Autorità differenti
Via (Pua-Paur) / Vas
La Pubblica amministrazione alla quale compete l’attività di valutazione ambientale dei piani e dei programmi (Vas) deve essere separata dalla P.a. che elabora il piano sottoposto a valutazione.
Lo ha ricordato il Tar Milano (sentenza 1526/2010), annullando una delibera della regionale della Lombardia per violazione della direttiva 2001/42/Ce in materia di valutazione ambientale strategica (Vas).
Il provvedimento in questione affidava alla P.a. competente per l’approvazione del Piano di gestione del territorio (Pgt) il compito di effettuare la valutazione ambientale dello stesso (disciplinata dalla direttiva 2001/42/Ce e Parte II del Dlgs 152/2006).
Così facendo – ha sottolineato il Giudice amministrativo – la Vas diventerebbe “un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la disciplina”.
Valutazione ambientale strategica (Vas) - Autorità "competente" e Autorità "procedente" - Necessità della separazione - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
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