Acque reflue, infondate eccezioni su prelievi se accertato scarico illegittimo
Acque
Le eccezioni in materia di prelievo di campioni e relative analisi sono infondate se risulta accertata con motivazione incensurabile l'immissione di acque reflue industriali in un fiume senza depuratore.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza 15 giugno 2010, n. 22758 ha rigettato doglianze del titolare di un frantoio oleario. Il titolare dell'insediamento produttivo — condannato il reato previsto prima dal Dlgs 152/1999 e ora dal Dlgs 152/2006 - deduceva, inoltre, di avere destinato i reflui come ammendanti agricoli e di essere lo scarico occasionale.
La Suprema Corte ha invece evidenziato come nel giudizio di merito fosse stato accertato con motivazione incensurabile che le acque di lavorazione delle olive venivano immesse, senza trattamento depurativo, attraverso un tubo direttamente in un fiume, escludendo, quindi, la tesi dell'utilizzo agronomico di dette acque.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Acque - Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione - Eccezione su modalità effettuazione prelievi - Infondata se accertato con motivazione incensurabile comportamento illegittimo
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