Bonifiche, la gestione spetta ai “dirigenti”
Danno ambientale e bonifiche
Il Dlgs 152/2006 ha “notevolmente innovato” in materia di competenze sulle bonifiche, confinando l’intervento del Ministro – e dei relativi concerti ed intese – ai soli atti caratterizzati da valutazioni “politiche”.
È quanto stabilito dal Tar Toscana (sentenza 1525/2010) nel rigettare l’istanza di incompetenza presentata contro un decreto direttoriale, che imponeva una messa in sicurezza d’emergenza al proprietario di un’area posta all’interno di un sito di bonifica di interesse nazionale (Sin).
Tale atto di recepimento dell’apposita conferenza di servizi previamente tenutasi, sostiene il Tar, non rientra nell’attività di indirizzo politico-amministrativo di competenza diretta del Ministro, ma rappresenta — a differenza della mappatura dei siti di interesse nazionale, ad esempio — un “mero atto di gestione” di competenza dirigenziale.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Bonifiche - Competenze - Dlgs 152/2006 - Differenza tra attività politica ministeriale e di gestione dirigenziale - Sussiste
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