Sansa “vergine”, per il CdS può essere “sottoprodotto”
Rifiuti
Il residuo solido della spremitura della pasta di olive utilizzabile all’interno dei sansifici o in altro ciclo produttivo, “sembra rappresentare una materia di derivazione del processo di estrazione dell’olio d’oliva”.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 888/2010), è ben diverso il caso delle sanse “esauste”, derivanti dal processo estrattivo dell’olio di sansa, soggette a regolamentazione quale rifiuto ex Dlgs 22/1997 (ora Dlgs 152/2006) e alle procedure semplificate di recupero (Dm 5 febbraio 1998).
La “possibile non riconducibilità della sansa vergine alla disciplina dei rifiuti” non incide comunque sulla riconducibilità dell’attività di produzione e commercializzazione di nocciolino di sansa (biocombustibile) nel novero delle “attività di trasformazione agricole”, autorizzabili in zona agricola: secondo il CdS, quando ci si trova davanti a vere attività industriali che “prevalgono” sull’attività agricola, salta la “stretta connessione” tra le stesse e l’attività agricola.
Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Sottoprodotti - Olio di sansa vergine - Attività agricole e attività industriali
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