Sviluppo di nuove aree urbane, la Via scatta dopo i 40 ettari
Via (Pua-Paur) / Vas
In base al Dpr 12 aprile 1996 devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i soli progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia (sentenza 1236/2010), in un caso relativo alla costruzione di un nuovo ospedale, il cui progetto non è stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto.
Il Dpr 12 aprile 1996 citato (“Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, legge 146/199”) è stato abrogato dalla Parte II del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”), con decorrenza 31 luglio 2007.
La previsione relativa alla sottoposizione alla Via dei progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, qualora interessanti superfici superiori a 40 ettari, si trova ora nel punto 7, lettera b) dell’allegato IV al Dlgs 152/2006, relativo ai “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Via - Progetti di sviluppo di aree urbane - Sottoposizione qualora interessanti superfici superiori ai 40 ettari - Dpr 12 aprile 1996 - Sussiste
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, legge 146/1994
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941