Bonifiche, il proprietario irresponsabile non ha obblighi
Danno ambientale e bonifiche
La normativa in materia di inquinamento (nel caso di specie il Dlgs 22/1997) non consente di imporre alcun obbligo di bonifica in capo al proprietario dell’area che non sia anche responsabile dell’inquinamento.
Il proprietario intimato, che non sia responsabile dell'inquinamento ha inoltre facoltà di provvedere direttamente alla bonifica al fine di evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano sull’area sub specie di onere reale e di privilegio speciale immobiliare e, quindi, l’esproprio (come autorevolmente già affermato dal Consiglio di Stato con sentenza 5 settembre 2005, n. 4525).
Secondo il Tar Lombardia (sentenza 19 marzo 2010, n. 1313) infatti affinchè l'intervento diretto del Comune per provvedere alla bonifica sia legittimo è sufficiente che il proprietario sia coinvolto nel procedimento ai sensi della legge 241/1990 affinchè egli possa valutare se provvedere esso stesso alla bonifica evitando i vincoli reali suddetti.
Bonifiche - Proprietario terreno - Procedimento amministrativo - Coinvolgimento - Necessità
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