Scarico acque reflue, parte il nuovo regime sanzionatorio
Acque
È in vigore dallo scorso 23 marzo 2010 la nuova disciplina sanzionatoria sullo scarico di acque reflue recata dalla legge 25 febbraio 2010 n. 36, di modifica dell'articolo 137, comma 5, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
La responsabilità per lo scarico di acque reflue industriali autorizzato ma eccedente i valori limite sarà penale solo se riguarderà, per lo scarico nei corpi idrici, le sostanze ex tabella 3, allegato 5 alla Parte Terza del Dlgs 152/2006.
In particolare, sarà punito con la sanzione penale esclusivamente lo scarico di acque reflue industriali contenente le citate sostanze ed eccedente i valori indicati dalla tabella 3, per gli scarichi nei corpi idrici, i valori indicati dalla tabella 4 per gli scarichi sul suolo, o i valori limite più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle altre Autorità competenti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue - Modifica alla Parte terza del Dlgs 152/2006
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