Progetto "sensibilmente diverso", necessità nuova Via
Via (Pua-Paur) / Vas
Nel caso un progetto di impianto di trattamento rifiuti, già sottoposto a Via, venga poi modificato sostanzialmente e come tale approvato dalla Conferenza di servizi, è necessaria una nuova procedura di Via, ai sensi dell'articolo 42, Dlgs 152/2006.
È questo l'orientamento ribadito dalla sentenza 26 febbraio 2010, n. 1142 del Consiglio di Stato, secondo la quale la norma di cui all'articolo 42, comma 4, Dlgs 152/2006 impone la rinnovazione dell'istruttoria di Via anche nel caso di approvazione da parte dell'organo autorizzatorio di un progetto "sensibilmente diverso" rispetto a quello originariamente sottoposto a Via (orientamento peraltro in linea con la sentenza della Corte di Giustizia 4 maggio 2006, C-290/2003).
Del resto, conclude il Consiglio di Stato, così come porzioni di progetto modificate comportano la necessità di rifacimento della Via, che deve riguardare l'opera nel suo complesso per poterne valutare gli effetti, allo stesso modo si deve ragionare nel caso di specie, pena la elusione delle finalità perseguite dalla legge.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Via - Impianto smaltimento rifiuti - Conferenza di servizi - Approvazione di progetto sostanzialmente diverso - Nuova Via - Necessità
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