Obbligo bonifica, necessario accertamento responsabilità
Danno ambientale e bonifiche
Sono illegittime le determinazioni amministrative che pongono a carico del proprietario il costo della bonifica, a meno che non venga accertata rigorosamente la sua responsabilità.
Secondo il Tar friulano (sentenza 837/2009), l’articolo 311 del Dlgs 152/2006 ha operato una “scelta precisa” di riconduzione della responsabilità per danno ambientale nel paradigma della responsabilità extracontrattuale, escludendo così qualsiasi forma di “responsabilità oggettiva”.
Il proprietario dell’area non responsabile della contaminazione, quindi, non ha alcun obbligo di effettuare gli interventi di bonifica, ma solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’imposizione di un onere reale sul terreno interessato.
Da par sua la P.a., nel caso non riesca a accertare le responsabilità, deve procedere alla bonifica del sito per poi recuperare le somme spese dal proprietario incolpevole, il cui apporto partecipativo va salvaguardato, nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento apporta al suolo.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte VI - Risarcimento del danno ambientale
Bonifiche - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Accertamento della responsabilità infruttuoso - Recupero delle spese dal proprietario incolpevole - Alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento - Rientra
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