Progetti trasfrontalieri, la Via è comunque necessaria
Via (Pua-Paur) / Vas
La costruzione di un elettrodotto aereo trasfrontaliero che, per la parte nazionale non necessiterebbe di Via ai sensi della direttiva 85/337/Ce, deve esservi comunque sottoposto se complessivamente considerato ricade nell'ambito di applicazione della stessa.
Secondo la Corte di giustizia Ue (sentenza 10 dicembre 2009, causa C-205/08), infatti, bisogna in ogni caso tener conto del progetto nel suo complesso, e non solo per la parte che ricade nel territorio nazionale, onde evitare l'elusione della normativa comunitaria in materia e l'obiettivo perseguito dalla direttiva 85/337/Ce di sottoporre a Via ogni progetto che abbia un notevole impatto ambientale.
Ciò vale, chiarisce la Corte, anche quando la normativa comunitaria — come nel caso della direttiva 85/337/Ce di cui trattasi — non preveda una espressa disposizione al riguardo.
Via - Elettrodotti aerei transfrontalieri - Lunghezzza massima ammissibile
Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
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