Tar Parma sui confini tra “Via” e “screening”
Via (Pua-Paur) / Vas
La procedura di “screening” valuta se il progetto possa avere un’incidenza significativa sull’ambiente, mentre la sottoposizione alla Via è una eventualità che diventa obbligatoria qualora lo screening non sia positivamente concluso.
Secondo il Tar Emilia Romagna (sentenza 692/2009), la Valutazione di impatto ambientale (Via) scatta quando il legislatore ha già stabilito a priori che l’impatto ambientale del progetto è significativo ovvero quandoi risultati pervenuti dello “screening” denotino delle criticità.
Questo comporta che le indicazioni fornite dal Dpcm 377/1988 (sostituito dal Dlgs 152/2006 con decorrenza 13 febbraio 2008), che riproduce sostanzialmente l’elenco di progetti obbligatoriamente sottoposti a Via ex direttiva 85/337Ce, non possono essere considerate valevoli anche per lo screening, “procedimento molto più veloce e meno approfondito rispetto alla Via”.
Anche la valutazione di ipotesi alternative, conclude il Tar, è una prescrizione da riferire unicamente alle ipotesi da sottoporre a Via.
Via - Procedura di "screening" - Indicazioni del Dpcm 377/1988 - Non rientra
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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