Servizio idrico, la separazione dei servizi è incostituzionale
Appalti e acquisti verdi
Il Dlgs 152/2006 non prevede la possibilità di separazione della gestione della rete idrica da quella di erogazione del servizio, anche a seguito del “Correttivo”, mentre in varie parti ne prevede la “non separabilità”.
Con questa motivazione la Corte Costituzionale ha bocciato una Lr lombarda che ha imposto agli Ato la divisione tra i due servizi, per la violazione della competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei Comuni (sentenza 307/2009), nonostante l’avvenuta sostituzione del principio statale della “unicità” gestionale con quello della “unitarietà”.
La Corte Costituzionale ha invece giudicato legittimo l’obbligo – previsto dalla stessa Lr — di aggiudicazione del servizio attraverso bando di gara, con esclusione dell’affidamento diretto e delle società partecipate, in quanto finalizzato al valore costituzionale della tutela della concorrenza.
La sentenza ha anticipato di pochi giorni la legge 166/2009 che “impone” l’appalto del servizio di acquedotto a privati o società miste aventi come socio operativo quello privato.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Servizio idrico integrato - Obbligo di separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio idrico - Incostituzionale - Obbligo di affidamento di quest'ultimo unicamente mediante gara pubblica - Costituzionale
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