Responsabilità per danno ambientale, conclusioni Avvocato Ue
Danno ambientale e bonifiche
È possibile addossare la responsabilità per danni all’ambiente anche a prescindere dalla sussistenza di un dolo o di una colpa, mentre, in linea generale, non è possibile prescindere dal nesso di causalità.
Tuttavia, secondo le conclusioni presentate dall’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue il 22 ottobre 2009 nelle cause C-378/08, C-379/08 e C-380/08, nel caso in cui non fosse possibile rintracciare l’autore del danno, è possibile (e ciò non si pone in contrasto con la direttiva 2004/35/Ce sulla responsabilità ambientale) addossare i costi di riparazione del danno a soggetti diversi dal responsabile.
Le conclusioni presentate, inoltre, ribadiscono che la direttiva 2004/35/Ce non si applica ai danni causati da attività realizzate prima del 30 aprile 2007 (termine per il suo recepimento), e perciò per la riparazione dei danni occorsi prima di tale data possono legittimamente sussistere norme nazionali apposite.
Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
Direttiva 2004/35/Ce – Sito di interesse nazionale di Priolo – Applicabilità ratione temporis – Responsabilità per la riparazione di danni ambientali – Principio "chi inquina paga" – Misure per l'eliminazione di danni ambientali – Misure supplementari disposte d'autorità – Affidamento di appalti pubblici
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