I reflui stoccati e poi sversati sul terreno sono rifiuti
Rifiuti
Ad essi si applica quindi la disciplina sulla gestione dei rifiuti di cui alla Parte IV, Dlgs 152/2006 e non quella, meno rigorosa, sulla tutela delle acque dall’inquinamento di cui alla Parte terza del medesimo testo normativo.
La Cassazione (sentenza 10 settembre 2009, n. 35138) ha infatti precisato che in tutti i casi in cui i reflui siano stoccati in attesa di un successivo smaltimento, essi devono essere qualificati come rifiuti allo stato liquido, e sottoposti, tra le altre, alla disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 256, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.
Diversamente, l’utilizzo di tali reflui (quali, as esempio, i reflui oleari) a fini agronomici (disciplinata dalla legge 574/1996) è applicabile solo ove gli stessi abbiano una effettiva utilità a fini agricoli.
Rifiuti - Disciplina sui rifiuti, Parte IV, Dlgs 152/2006 - Rifiuti liquidi oleosi - Applicabilità
Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari
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